In considerazione della specificità dell’attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della Salute e delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, (…), nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, ha emanato disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all’ informazione, formazione e sorveglianza sanitari.
In particolare per i lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell’anno limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali; nonché per i lavoratori occasionali di tipo accessorio di cui all’articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche ed integrazioni, che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole, gli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dal d.lgs. n. 81/2008, si considerano assolti mediante visita medica preventiva, nei limiti della normativa vigente ed in rapporto alla mansione svolta ed ai rischi connessi, da effettuarsi presso la ASL o il medico competente, senza aggravi di costi per i lavoratori.
La visita medica è finalizzata ad accertare l’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni normalmente ricomprese nell’ambito del lavoro stagionale agricolo di cui al precedente articolo. La visita medica preventiva ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività di carattere stagionale, con riferimento alle mansioni di cui al precedente comma e fermo restando il limite di 50 giornate l’anno, presso altre imprese agricole senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.
L’effettuazione e l’esito della visita medica devono risultare da apposita certificazione.
Il lavoratore è tenuto a rilasciare copia della certificazione alle imprese assuntrici.
Gli adempimenti relativi alla informazione e formazione, limitatamente ai lavoratori individuati dal Decreto, si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL o dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l’identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione e eliminazione, o alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro.
Ai lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi a formazione e informazione.