15 Ottobre 2011
Il futuro della PAC dopo il 2013

     Così come previsto, il 12 ottobre scorso la Commissione Europea ha adottato il pacchetto legislativo sul futuro della Politica Agricola Comunitaria dopo il 2013. Che si articolai sette proposte di Regolamenti: Il regolamento sui pagamenti diretti, il regolamento sulla OCM unica, il regolamento per lo sviluppo rurale, il regolamento orizzontale, quello per taluni aiuti e restituzioni, quello sui pagamenti diretti per il 2013 e il regolamento relativo al sostegno ai viticoltori.
     Il negoziato sui diversi elementi che compongono la prima proposta della PAC nell’Unione a 27 Stati Membri si preannuncia piuttosto complesso. L’importanza della posta in gioco, in particolare gli interessi economici ed il riequilibrio in termini di risorse, tra vecchi e nuovi stati membri, farà di questo negoziato uno dei momenti di maggiore attenzione a livello europeo. La dotazione finanziaria destinata a questa politica nel nuovo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP 2014-2020) è di 281,8 miliardi di euro, per il 1° pilastro e di 89,9 miliardi di euro per il 2° pilastro.
     Di seguito forniamo una sintesi dei principali elementi che costituiscono le proposte legislative.
     PAGAMENTI DIRETTI
     Sarà avviato un processo di convergenza del livello medio dei pagamenti diretti del 1° pilastro tra i vari Paesi per ridurre le attuali disparità e promuovere una più equa distribuzione del sostegno finanziario tra i 27 Stati Membri, ma l’adattamento sarà parziale e graduale. Per ogni Stato viene fissato un massimale per i pagamenti diretti che per l’Italia è pari a 4,024 miliardi di euro al 2014 e una riduzione prevista, nel periodo 2014-2020, che sarà pari a circa 240 milioni di euro in meno all’anno rispetto al 2013.
     Attribuzione regionale dei massimali nazionali
Gli Stati Membri potranno decidere, prima del 1° agosto 2013, di applicare il regime di pagamento di base a livello regionale sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, quali la loro struttura amministrativa o istituzionale e il potenziale agricolo regionale.
     Tetto massimo agli aiuti (capping)
     Gli importi dei pagamenti diretti concessi agli agricoltori verranno ridotti delle seguenti percentuali:
● 20% per importi superiori a 150.000 e fino a 200.000 euro;
● 40% per importi superiori a 200.000 e fino a 250.000 euro;
● 70% per importi superiori a 250.000 e fino a 300.000 euro;
● 100% per importi superiori a 300.000 euro.
     I tetti aziendali saranno calcolati sottraendo dagli importi totali dei pagamenti diretti, inizialmente dovuti all’agricoltore, gli importi dei salari effettivamente pagati e dichiarati dagli agricoltori per l’anno precedente, inclusi i contributi sociali e le tasse relative al lavoro. Per stimolare poi l’applicazione di pratiche rispettose dell’ambiente, gli importi relativi alla componente ecologica non verranno contabilizzasti ai fini della riduzione.
     I fondi provenienti dall’applicazione della presente riduzione saranno trasferiti allo sviluppo rurale e utilizzati per l’innovazione, gli investimenti e i Gruppi di Azione Locale. Gli Stati Membri non dovranno concedere i pagamenti a chi crea le condizioni artificiali per sottrarsi all’applicazione della riduzione (es.: suddivisione abusiva dell’azienda o della società, trasferimento artificiale di parte dell’azienda ad altre persone, ecc.).
     Agricoltore attivo
     Non saranno concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o a gruppi di persone fisiche o giuridiche, nei casi in cui l’importo annuale dei pagamenti diretti è inferiore al 5% del totale delle entrate che sono ottenute da attività non agricole nell’anno fiscale più recente o nel caso in cui le superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente per il pascolo e per la coltivazione e, su tali aree, non viene svolta un’attività agricola. Tali condizioni non si applicheranno agli agricoltori che hanno ricevuto meno di 5.000 euro di pagamenti diretti nell’anno precedente.
     Requisiti minimi per ricevere i pagamenti diretti
     Gli Stati Membri possono decidere di non concedere i pagamenti diretti agli agricoltori il cui importo totale si colloca al di sotto della soglia minima di aiuto di 100 euro o nel caso in cui la superficie minima eleggibile all’aiuto sia inferiore ad un ettaro.
     Riformulazione dei pagamenti diretti
     La proposta di Regolamento prevede un’articolazione in sei tipologie di pagamenti diretti, da attivare entro percentuali del massimale nazionale (MN), parzialmente flessibili rispetto alle scelte degli Sati Membri:

  1. Pagamento disaccoppiato di base (obbligatorio);
  2. Pagamento disaccoppiato ecologico o greening (obbligatorio, 30% del MN);
  3. Pagamento disaccoppiato alle aree svantaggiate (facoltativo, sino al 5% del MN);
  4. Pagamento disaccoppiato giovani agricoltori (obbligatorio, fino al 2% del MN);
  5. Pagamento disaccoppiato piccoli agricoltori (obbligatorio, sino al 10% del MN);
  6. Pagamento accoppiato per settori strategici, tipo art. 68 (facoltativo, dal 5 al 10% del MN).

     Pagamento di base
     A partire dal 2014 entrerà in vigore il regime di pagamento di base che persegue l’obiettivo di sostegno del reddito con un pagamento diretto disaccoppiato uniforme per tutti gli agricoltori di uno Stato Membro (o di una Regione). Il vecchio pagamento unico aziendale (PUA) è destinato a scomparire. I nuovi titoli all’aiuto saranno assegnati con la presentazione della domanda unica, entro il 15 maggio 2014, in numero uguale al numero degli ettari ammissibili al momento della presentazione della domanda, per gli agricoltori che:
-          Soddisfino i requisiti di “agricoltore attivo”,
-          Nel 2011 hanno attivato almeno un titolo con il regime di pagamento unico attualmente in vigore;
-          Non hanno attivato alcun diritto con il regime di pagamento unico, ma hanno prodotto esclusivamente ortofrutta  e/o coltivato esclusivamente vigneto.
     Il valore dei titoli sarà calcolato dividendo il massimale nazionale (o regionale) per il numero dei titoli a livello nazionale (o regionale).
     Entro il 2019 tutti i tioli all’aiuto in uno stato Membro o nella Regione interessata dovranno avere un valore unitario uniforme. Al fine di evitare perturbazioni finanziarie e gravi conseguenze per gli agricoltori, nei primi anni di applicazione del nuovo regime, gli Stati membri potranno continuare  a tenere parzialmente conto dei titoli storici per il calcolo del valore dei titoli. Gli Stati membri potranno fissare le tappe della convergenza interna, al più tardi, entro il 1° gennaio 2014 e, tali tappe, devono includere le modifiche annuali progressive dei titoli sulla base di criteri obiettivi e non discriminatori.
     Componente ecologica dell’aiuto
     La seconda tipologia di pagamento diretto riguarda il cosiddetto greening. Gli agricoltori che hanno diritto ai pagamenti relativi al regime di base, dovranno osservare le seguenti pratiche  agricole a beneficio del clima e dell’ambiente:
-          Diversificazione delle colture: quando le superfici a seminativo superano i 3 ettari dovranno essere previste almeno tre tipi di colture diverse (ogni coltura dovrà interessare almeno il 5% e non superare il 70% della superficie). Sono previste deroghe per specifiche colture (riso, prati, terreni a riposo);
-          Mantenimento dei pascoli permanenti: gli agricoltori dovranno mantenere le superfici adibite a prati permanenti;
-          Aree ecologiche: il 7% della superficie agricola (esclusi i prati permanenti) dovrà essere adibita a fini ecologici (i terreni a riposo, le terrazze, le caratteristiche del paesaggio, le fasce tampone e le superfici boschive).
     Gli agricoltori che rispettano le pratiche di cui sopra avranno diritto ad un pagamento a superficie calcolato dividendo il 30% del massimale nazionale per le superfici ammissibili all’aiuto ecologico. Gli agricoltori biologici, nonché quelli la cui azienda totalmente o parzialmente nelle aree Natura 2000, hanno diritto a percepire la componente ecologica dei pagamenti diretti.
     Pagamenti per le aree svantaggiate
     Gli Stati membri potranno concedere un pagamento agli agricoltori, che hanno diritto al pagamento di base, la cui azienda sia ubicata, in parte o totalmente, nelle aree soggette a svantaggi naturali, come stabilite dal nuovo regolamento sullo sviluppo rurale.
     Per finanziare tale pagamento, gli Stati membri, entro il 1° agosto 2013, possono decidere di usare fino al 5% del loro massimale nazionale. Il pagamento annuale per superficie è calcolato dividendo tale importo per il numero di ettari ammissibili.
     Pagamento per i giovani agricoltori
     Gli Stati membri dovranno concedere un pagamento ai giovani agricoltori che:
• si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda o che hanno già presentato nei cinque anni precedenti la domanda al regime dei giovani agricoltori del PSR;
• hanno meno di 40 anni di età al momento della presentazione della domanda.
     Il sostegno è concesso sotto forma di pagamento annuale per un periodo massimo di 5 anni, calcolato moltiplicando il 25% del valore medio dei titoli all’aiuto detenuti dal beneficiario per il numero di titoli, rispettando dei limiti massimi. Per finanziare tale pagamento, gli Stati membri possono utilizzare fino al 2% del massimale nazionale. 
     Regime per i piccoli agricoltori
     Viene istituito un regime volontario per i piccoli agricoltori che detengono diritti all’aiuto assegnati nel 2014 e nel rispetto dei requisiti minimi a ricevere i pagamenti diretti, con domanda da effettuarsi entro il 15 ottobre 2014. Gli agricoltori che accedono a tale regime riceveranno un pagamento annuale che sostituisce tutti i pagamenti diretti per:
• un importo non superiore al 15% della media nazionale del pagamento per beneficiario, o
• un importo corrispondente alla media nazionale del pagamento per ettaro moltiplicata per un numero massimo di tre ettari.
     In entrambi i casi, l’importo sarà compreso tra 500 e 1.000 euro (in sostituzione dei pagamenti diretti). Per finanziare tale pagamento, gli Stati membri potranno utilizzare fino al 10% del massimale nazionale.
     Pagamenti accoppiati
     Gli Stati membri potranno destinare fino al 5% (con deroghe fino al 10%) del massimale nazionale per concedere aiuti accoppiati a favore degli agricoltori in:
• settori o parti di settori o in quelle Regioni di uno Stato membro dove particolari tipi di agricoltura sono in difficoltà e hanno una particolare importanza per ragioni economiche, e/o sociali, e/o ambientali, e a condizione che l’aiuto serva per mantenere il livello attuale di produzione nelle Regioni interessate.
• i settori produttivi ammissibili all’aiuto sono: cereali, oleaginose, colture proteiche, leguminose da granella, lino, canapa, riso, frutta in guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni bovine e ovi-caprine, leguminose da granella, olive da olio, baco da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero, cicoria, ortofrutta e bosco ceduo a rotazione.
     In questo primo articolo relativo alle proposte di Regolamenti della Commissione Europea, abbiamo esaminato quelle riguardanti il 1° pilastro (pagamenti diretti) nelle sue sei tipologie. In un prossimo articolo, esamineremo anche gli altri Regolamenti predisposti dalla Commissione.
     Ricordiamo solo che l’approvazione finale dei Regolamenti (entro il 2012), per la prima volta prevede il processo di “codecisione”. Infatti, con il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, la PAC è un tema di codecisione nel processo legislativo dell’UE, dove il Consiglio dei Ministri e il Parlamento europeo hanno gli stessi poteri. I Regolamenti, cioè, dovranno essere approvati sia dal Consiglio che dal Parlamento. La nuova PAC entrerà in vigore il 1° gennaio 2014.  
      

 

    

IMPRESA VERDE CAMPANIA – ENTE DI FORMAZIONE

LA FORMAZIONE

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