In seguito alle difficoltà economiche in cui versano numerose aziende, anche a causa dei problemi causati dal maltempo e dal blocco delle importazioni dei prodotti agricoli disposto dalla Russia, ad Agea è stato richiesto di stabilire le procedure necessarie al pagamento degli anticipi a partire dal 16 ottobre 2014, così come previsto all’articolo 6 del Reg. 1320/2013 (regolamento transitorio). Secondo quanto stabilito nel regolamento gli anticipi possono ammontare fino al 50 per cento dei pagamenti.
I settori che potranno essere soggetti al pagamento dell’anticipo sono il pagamento unico e l'articolo 68 con: premio per avvicendamento, premio per Danae racemosa e il premio per la barbabietola da zucchero (sono quindi esclusi i premi per il miglioramento della qualità e le assicurazioni). L’erogazione degli anticipi è subordinata alla verifica delle condizioni di ammissibilità. Di conseguenza, dovranno essere completati i controlli amministrativi ed informatici sul 100% delle domande di aiuto e dovranno essere effettuati i controlli in loco, al fine di evitare pagamenti eccessivi.
Non è possibile pagare l’anticipo, distintamente per ogni regime di sostegno previsto, qualora in una domanda di aiuto vi sia una discordanza superiore al 20% tra il dichiarato e quanto effettivamente determinato/accertato. Se la discordanza è inferiore o pari al 20%, l’anticipo è calcolato, distintamente per ciascun regime di sostegno suindicato, sulla base di quanto determinato/accertato e le eventuali sanzioni saranno applicate al pagamento del saldo.
In merito al Pagamento unico, date le difficoltà riscontrate da alcuni Organismi pagatori nel calcolo della percentuale di riduzione da applicare ai diritti all’aiuto assegnati, l’anticipo potrà essere pari massimo al 45% del valore dei diritti all’aiuto. Relativamente al Sostegno specifico, per ogni tipologia di premio soggetto ad anticipo, sono stati determinati gli importi unitari sulla base dei quali calcolare l’anticipo. Tali importi unitari sono stati definiti in relazione alle superfici dichiarate complessivamente nelle domande uniche presentate nel 2014 agli Organismi pagatori e comunicate poi ad Agea coordinamento.
• Premio per Danae racemosa: 5.665,72 euro per ettaro;
• Premio per la barbabietola da zucchero: 386,42 euro per ettaro.
L’anticipo sarà pari al 50% dell’importo unitario previsto per ogni premio (Premio per avvicendamento: anticipo pari a 40,65 euro per ettaro). Ai pagamenti della campagna 2014 si applica unicamente la disciplina finanziaria. Gli anticipi possono essere erogati senza tener conto delle riduzioni derivanti dall’applicazione della disciplina finanziaria; tali riduzioni saranno applicate in fase di saldo dei pagamenti.
Il presente articolo rientra nel progetto "La nuova Pac - tra sostenibilità e innovazione. Impatti sulle aree rurali", cofinanziato dall'Unione Europea - DG AGRI. I pareri in esso espressi impegnano soltanto l'autore e non possono essere considerati come costituenti una presa di posizione ufficiale della Commissione Europea.