La Camera dei Deputati, nei giorni scorsi, ha definitivamente approvato la legge n. 98 del 9 agosto 2013 di conversione del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”. La legge è stata pubblicata nella GU n. 194 del 20 agosto 2013.
Con un emendamento delle Commissioni riunite del Senato, è stato approvato un articolo, il 30-bis, che semplifica e favorisce l’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli.
La norma introdotta esclude l’obbligo di comunicazione di inizio attività per la vendita al dettaglio esercitata all’aperto nell’azienda agricola, nonché in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali.
E’ stato inserito il comma 4 bis che prevede che la vendita diretta mediante commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all’invio della comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione.
E’ consentita, nell’ambito della vendita diretta, il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione, cioè il servizio ai tavoli, con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario. Il consumatore, cioè, può solo acquistare il prodotto dell’agricoltore ed eventualmente consumarlo nei posti a ciò riservati.
L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.
Ricordiamo che la legge di conversione è già in vigore.
5 Settembre 2013
Dal Decreto del Fare novità per la vendita diretta