Nel supplemento ordinario n. 281/L alla Gazzetta Ufficiale del 21/12/2010 è stata pubblicata la legge 13/12/2010 n. 220 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011, che sostituisce la "legge finanziaria") che contiene, per il periodo di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di politica economica.
Per quanto riguarda il settore agricolo, le disposizioni di maggiore rilievo si riferiscono soprattutto ai contributi previdenziali e alle agevolazioni per l'acquisto terreni. Per i contributi, la norma riporta la stabilizzazione, ossia la conferma a regime, della rideterminazione delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricolo che operano in zone montane (dal 70% al 75%) e svantaggiate (dal 40% al 68%) effettuate dalla legge n. 81/2006. Per l'acquisto terreni e relative pertinenze (la cd. Piccola Proprietà Contadina), è stata definita la stabilizzazione, ossia la messa a regime, delle agevolazioni fiscali per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. Le suddette agevolazioni consistono nel pagamento dell'imposta di registro ed ipotecaria nella misura fissa di 168 euro cadauna, dell'imposta catastale nella misura dell'1% del valore dell'immobile, con riduzione della metà degli onorari notarili. Tali agevolazioni, sin dalla loro introduzione nel 1954, hanno rivestito carattere di temporaneità e sono state prorogate fino al 31 dicembre 2010. La loro messa a regime è dovuta alla scelta operata dal legislatore, su sollecitazione di Coldiretti, di delimitare la platea dei potenziali beneficiari eslusivamente ai soggetti che, all'atto della stipula, risultano iscritti nella gestione previdenziale agricola. Coldiretti evidenzia che, nell'ottica della razionalizzazione e della semplificazione burocratica, è venuto meno anche il legame tra l'agevolazione e la presentazione del certificato dell'Ispettorato Agrario sulla abitualità della lavorazione manuale della terra nonchè sull'idoneità del fondo da acquistare alla formazione della proprietà contadina che ha dato origine, anche a causa della discrezionalità in capo all'Organismo competente, ad un notevole contenzioso.
La legge di stabilità prevede anche lo stanziamento in bilancio di importi a copertura degli interventi del Fondo di Solidarietà Nazionale quale concorso sui costi per la stipula dei contratti assicurativi contro le calamità naturali per gli anni 2011 e 2012.
22 Gennaio 2011
Coldiretti: bene la Legge di Stabilità per il 2011