Il 28 febbraio scorso si è concluso il periodo transitorio di adeguamento al Decreto n. 200/2010 sull’identificazione e registrazione dei suini. Le novità introdotte trovano ora piena applicazione.
In particolare, per gli allevamenti di suini, il Decreto prevede i seguenti adempimenti di base:
- La registrazione dell’azienda presso il Servizio Veterinario competente;
- un Registro aziendale di carico e scarico dove devono essere registrate le movimentazioni degli animali ed i “censimenti” annuali;
- il modello di movimentazione dei capi (Mod. IV);
- l’obbligo per il detentore (anche tramite un delegato) di registrare nella BDN anagrafe zootecnica le informazioni relative alle movimentazioni ed ai “censimenti”;
- le modalità di identificazione dei singoli capi.
Sono escluse dall’obbligo di registrazione nella BDN le aziende in cui è detenuto un solo animale destinato al consumo personale purché sottoposto prima di ogni spostamento ai controlli stabiliti dalla normativa vigente.
Gli adempimenti previsti in BDN anagrafe zootecnica devono essere svolti direttamente dai detentori (per gli adempimenti di loro competenza), oppure avvalendosi dei soggetti delegati (CAA Coldiretti/Impresa Verde Avellino).
Ricordiamo, in estrema sintesi, che le aziende suinicole devono essere registrate dal responsabile legale presso il Servizio Veterinario dell’ASL competente. Il detentore deve aggiornare il Registro aziendale cartaceo di carico e scarico che non richiede più la numerazione della pagine che lo compongono da parte del Servizio Veterinario competente. Gli animali devono essere identificati entro i 70 giorni di vita (l’operazione deve comunque avvenire prima che l’animale lasci l’azienda in cui è nato) e l’identificazione consiste sempre nell’apposizione di un tatuaggio sull’orecchio sinistro che riporta il codice identificativo dell’azienda di nascita (o dell’azienda di prima destinazione dei suini importati da Paesi terzi. In aggiunta al tatuaggio la norma prevede la possibilità (non l’obbligo) di utilizzare una marca auricolare in materiale non deteriorabile da apporre al padiglione auricolare dell’orecchio destro che riporti, come il tatuaggio, il codice identificativo dell’azienda di nascita.
La registrazione in BDN può essere effettuata direttamente dal detentore, che in questo caso, ha a disposizione 7 giorni lavorativi dal momento della rilevazione delle informazioni per implementare la BDN. Se invece la registrazione è effettuata dalla Società delegata (CAA/Impresa Verde), il delegato ha a disposizione 5 giorni lavorativi per la registrazione dei dati dal momento in cui riceve la comunicazione da parte del detentore. Le tempistiche del detentore e del delegato si sommano.
Sono previste pesanti sanzioni per chi non rispetta gli obblighi in materia di anagrafe suina.
Ulteriori e più dettagliate notizie sono reperibili presso il personale delle Unità Locali di Impresa Verde Avellino, dislocate su tutto il territorio provinciale e i cui recapiti sono reperibili nell’apposito link di questo sito. Presso tali uffici si potrà anche procedere con gli adempimenti previsti dalla normativa.
8 Aprile 2011
Identificazione suini: è operativo il Decreto