Contributo a fondo perduto per imprese agrituristiche di ristorazione e/o alloggio (Art. 1)
L’articolo 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020 dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1 al decreto-legge in commento. Potranno, conseguentemente, beneficiare del contributo in parola, ricorrendo gli ulteriori requisiti previsti dalla norma e di seguito commentati, le imprese agricole che svolgono attività agrituristiche di ristorazione e/o alloggio (codice ATECO: 56.10.12 e 55.20.52).
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferire ai due terzi dell’ammontare dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Il predetto contributo spetta anche in assenza del requisito del calo del fatturato ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° Gennaio 2019 con il riconoscimento dell’importo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche..
Sono previste distinte modalità per accedere al contributo in base alla circostanza che i destinatari dello stesso abbiano o meno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato nel seguente modo:
- a) per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al citato articolo 25 che non abbiano restituito il predetto ristoro, come quota del contributo già percepito. Le imprese agricole che svolgono attività agrituristiche di ristorazione (codice ATECO: 56.10.12) hanno diritto ad un contributo pari al 200 per cento di quello percepito in precedenza mentre per quelle che svolgono attività di alloggio (codice ATECO: 55.20.52) il contributo è pari al 150 per cento di quello già percepito;
- b) per i soggetti che presenteranno per la prima volta l’istanza per il riconoscimento del contributo, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell' istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dalla norma. Qualora l’ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10 per cento alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle nuove istanze e ogni ulteriore disposizione per l’attuazione della norma in commento.
Contributo a fondo perduto per le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura – (Articolo 7)
Tra le misure di maggior rilievo per il settore agricolo rientrano quelle recate dall’articolo 7 in esame consistenti nel riconoscimento di contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca, e dell’acquacoltura.
Il limite di spesa complessivo per l’anno 2020 previsto per l’erogazione dei contributi in parola è di 100 milioni di euro.
La disposizione in commento necessita dell’emanazione di un decreto attuativo da parte del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze.
Il decreto in questione dovrà, in particolare, definire la platea dei beneficiari ed i criteri per usufruire dei benefici.
Misure urgenti di sostegno all’export e al sistema delle fiere internazionali – (Articolo 6)
Il comma 1 dell’articolo in esame rifinanzia di 150 milioni di euro per l’anno 2020 il fondo rotativo “SIMEST”.
Il comma 2 dello stesso dispone l’incremento di 200 milioni di euro per l’anno 2020 del “Fondo per la promozione integrata”.
Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda – (Articolo 8)
Le imprese agricole che svolgono attività agrituristiche di ristorazione e/o alloggio (codici ATECO 56.10.12 e 55.20.52) potranno beneficiare, al ricorrere degli ulteriori requisiti previsti dalla norma, anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
Cancellazione della seconda rata IMU – (Articolo 9)
La seconda rata dell’IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le loro attività è cancellata per le categorie interessate dalle restrizioni (indicate nell’allegato 1 del decreto legge in commento).
Proroga del termine per la presentazione del modello 770 – (Articolo 10)
Il termine per la presentazione della dichiarazione del modello 770 di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa al periodo d’imposta 2019, è prorogato al 10 dicembre 2020 in luogo del 2 novembre 2020.